Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

REGOLAMENTO INTERNO

PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE E SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE SEGNALANTI

 

(Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali).

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento interno per la gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite e sulla protezione delle persone segnalanti (di seguito il “Regolamento”) disciplina le procedure per la ricezione e gestione delle segnalazioni di presunte violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Elettrocablaggi S.r.l. (di seguito la “Società”), effettuate dai soggetti “segnalanti” indicati nell’art. 3, comma 2 del D. Lgs 24/2023, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo. Il  Regolamento dispone inoltre sulle forme di tutela del segnalante, del facilitatore  e delle altre persone coinvolte.

2. Le segnalazioni vengono prese in considerazione solo nel caso in cui siano strettamente attinenti all’ambito oggettivo del presente Regolamento, adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

4 Il Regolamento non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste  legate  ad  un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai  propri  rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure  gerarchicamente sovraordinate.

5. Le disposizioni del Regolamento non pregiudicano né limitano in alcun modo il diritto o l’obbligo (come eventualmente definiti dalla normativa applicabile) di segnalazione alle autorità regolamentari, di vigilanza o giudiziarie competenti e/o a qualsiasi organo di controllo istituito presso la società.

 

Art. 2 - Identità del Segnalante

1. Ai fini del presente Regolamento vengono prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni non anonime effettuate dai soggetti definiti nel successivo articolo 3, pervenute attraverso la procedura informatizzata prevista all’art. 6.

2. Le segnalazioni effettuate da soggetti non rientranti nelle definizioni di cui all’articolo 3, trasmesse attraverso la procedura informatizzata di cui all’art. 6, non saranno prese in considerazione.

 

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o integrità dell'amministrazione  pubblica  o dell'ente privato e che consistono in:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di  organizzazione e gestione (vedi Nota 1) ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
  3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati  nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del  riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;    tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e  benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul  funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul   funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i  meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori  indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5);

b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse  nell'organizzazione con cui  la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D. Lgs 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna attivato dalla Società;

e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del D. Lgs 24/2023;

f) «divulgazione pubblica» o «divulgare  pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di  informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in particolare:

  • i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  • i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di  procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del  2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono  la  propria attività lavorativa presso  soggetti  del  settore  pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso  la Società.  

h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D. Lgs 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in  caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero  nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in  essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in  via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

o)  «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

p) «gestore della/e segnalazione/i»: persona o ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato.

Art. 4 - Modalità di invio della segnalazione

1. La segnalazione va inviata utilizzando esclusivamente l’apposita procedura informatizzata messa a disposizione dalla Società di cui al successivo art. 6.

CAPO II – SEGNALAZIONI INTERNE

Art. 5 - Il Gestore delle segnalazioni interne

1. La gestione del canale di segnalazione è stata affidata a un soggetto esterno autonomo e specificamente formato, in possesso delle competenze necessarie per svolgere l’incarico di Gestore delle segnalazioni.

2. Il rapporto con il Gestore delle segnalazioni è disciplinato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

3. Il Gestore delle Segnalazioni è incaricato di verificare la Segnalazione e di condurre un’indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, proporzionalità e riservatezza nei confronti del Segnalante, della Persona Segnalata e di tutte le parti coinvolte nella Segnalazione.

 

Art. 6 – Il canale di segnalazione interna

1. Il canale di segnalazione interna attivato dalla Società, che garantisce tramite il ricorso a strumenti di crittografia la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona  coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, è la piattaforma  informatica https://elettrocablaggi.segnalazioni.net, che soddisfa tutti i requisiti per essere compliant con la normativa del D. Lgs. 24/2023.

2. La piattaforma è accessibile da qualsiasi browser e dal link presente nella sezione dedicata al “Whistleblowing” del sito internet aziendale www.elettrocablaggi.it

L'infrastruttura applicativa è una piattaforma esclusivamente dedicata, sviluppata per soddisfare le più rigide esigenze in fatto di sicurezza e riservatezza della procedura di whistleblowing. La gestione degli accessi e dei dati avviene infatti nel più rigoroso rispetto del quadro normativo ed è certificata dagli Standard ISO/IEC 27001 (sistema di gestione delle informazioni) che garantiscono l'integrità e la riservatezza dei dati trattati.

3. La piattaforma è configurata in modo da consentire solo segnalazioni da parte di utenti registrati e segnalazioni c.d. “riservate” in cui i dati del segnalante sono separati dalla segnalazione, pertanto la segnalazione viene inviata al Gestore delle segnalazioni in forma anonima. Il Gestore della segnalazione può associare la segnalazione al segnalante che l’ha creata e quindi per visualizzare l’identità del segnalante, solo nei casi e con le modalità previsti dall’art. 12 del D. Lgs 24/2023.  

4. Mediante la piattaforma informatica il segnalante può:

  • accedere tramite la username e la password scelte in fase di registrazione;
  • inserire la propria segnalazione tramite una procedura intuitiva e di facile compilazione;
  • comunicare con il Gestore della segnalazione;
  • integrare le segnalazioni effettuate;
  • richiedere un incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni.

5. L'ambiente di amministrazione della piattaforma informatica consente al Gestore delle segnalazioni di:

  • ricevere via email un avviso di presenza di segnalazione nel sistema;
  • accedere ad un'area riservata e prendere visione delle segnalazioni ricevute;
  • interagire con il segnalante e richiedere ulteriori informazioni o documenti;
  • monitorare e gestire la procedura in tutte le sue fasi.

 

Art. 7 - Contenuto della segnalazione

1. Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore della segnalazione di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione.

Le segnalazioni, pertanto, devono contenere i seguenti elementi:

  1. le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le presunte condotte illecite;
  2. una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
  3. se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere le condotte oggetto della segnalazione;
  4. se conosciuti, l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto
  5. di segnalazione;
  6. se noti, l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
  7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

 

Art. 9 - Ricezione delle segnalazioni

Quando viene inviata una Segnalazione, entro 7 giorni dalla ricezione il Gestore della Segnalazione invia una comunicazione al Segnalante confermando che la Segnalazione è stata ricevuta e presa in carico.

 

Art. 10 - Avvio dell’istruttoria e termini procedimentali

1. Il Gestore delle segnalazioni, ricevuta la segnalazione, pone in essere un esame preliminare della stessa al fine di verificarne l’ammissibilità e dà avvio all’eventuale istruttoria tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione.

2. La fase di verifica deve essere completata entro tre mesi dalla data di ricezione della Segnalazione, salvo giustificati motivi. Entro tale termine il Gestore della segnalazione fornisce riscontro al segnalante. Nel caso in cui l’indagine non sia stata completata entro la suddetta scadenza, il Segnalante è comunque aggiornato sullo status dell’indagine.

 

Art. 11 - Fase istruttoria

1. Il Gestore della segnalazione compie le verifiche necessarie a valutare in modo imparziale la sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. Inizialmente, conduce una analisi preliminare per determinare se vi siano elementi sufficienti per una violazione potenziale o effettiva (la cosiddetta “verifica di plausibilità”). In caso di esito positivo, la Segnalazione viene ulteriormente approfondita. In caso contrario, la Segnalazione sarà archiviata in linea con la normativa sulla conservazione dei dati e il Segnalante ne viene informato e, se la Segnalazione non rientra nell’ambito del Regolamento, può essere rinviata ad altri canali o ad altre procedure aziendali.

2. Se è possibile ritenere che i fatti contenuti nella Segnalazione costituiscano un reato, il Gestore delle Segnalazioni valuta, in accordo con le altre funzioni aziendali competenti e l’Organo amministrativo della Società, se e quando le informazioni contenute nella Segnalazione debbano essere notificate alle autorità giudiziarie competenti, anche in base alla normativa applicabile.

3. Nel corso di tali verifiche, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e/o di consulenti esterni specializzati, garantendo la riservatezza delle informazioni e rendendo anonimi quanti più dati personali possibili. In particolare, può chiedere informazioni e documenti ad Uffici e Organi sella Società o avvalersi direttamente del loro supporto per lo svolgimento dell’istruttoria nonché chiedere informazioni e documenti a soggetti/enti esterni alla Società.

Durante l’indagine il Gestore delle Segnalazioni può chiedere al Segnalante di fornire ulteriori informazioni a supporto, necessarie e proporzionate; il Segnalante ha diritto di completare o correggere le informazioni fornite al Gestore delle Segnalazioni, nel rispetto del principio di buona fede.

Il Gestore delle Segnalazioni può anche condurre colloqui o richiedere informazioni ad altre persone che possono essere a conoscenza degli eventi segnalati.

4. Non spetta al Gestore della segnalazione accertare le responsabilità individuali di qualsiasi natura esse siano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dalla Società oggetto di segnalazione.

 

Art. 12 – Responsabilità dei segnalanti

1. La Società si riserva il diritto a intraprendere misure a propria tutela contro Segnalanti che presentino consapevolmente false segnalazioni.

2. Nel caso in cui la segnalazione riveli, anche al termine dell’istruttoria, elementi potenzialmente calunniosi o diffamatori, il Gestore della segnalazione ne informa l’Organo amministrativo della Società che può, in tali casi, associare l’identità del segnalante alla segnalazione ed assumere le conseguenti valutazioni e determinazioni.

 

Art. 13 - Esiti della segnalazione

1. Una volta completata la fase istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni predispone una relazione che riassume le indagini effettuate, i metodi usati, i risultati della verifica di plausibilità e/o dell’indagine, gli elementi a supporto raccolti e, se del caso, le raccomandazioni per un piano d’azione.

2. Il Gestore della segnalazione dispone l’archiviazione per inammissibilità della segnalazione qualora la stessa:

  • non rientri nell’ambito di applicazione del presente Regolamento;
  • sia carente degli elementi essenziali di cui all'articolo 7;
  • risulti generica o palesemente contraddittoria;

3. Il Responsabile della segnalazione archivia altresì la segnalazione, dandone adeguata motivazione, nei casi in cui l’istruttoria faccia emergere la plausibile infondatezza della stessa.

4. In caso di archiviazione della Segnalazione ne saranno precisati i motivi.

3. Negli altri casi, il Gestore della segnalazione trasmette le risultanze dell’istruttoria all’Amministratore Delegato della Società, per le conseguenti determinazioni, evidenziando che si tratta di segnalazione che ricade nell’ambito di applicazione delle misure di protezione di cui al Capo III del D. Lgs 24/2023.

4. Il Gestore della segnalazione fornisce riscontro al segnalante, attraverso la procedura informatizzata di cui all’art. 6.

5. La documentazione relativa a ciascuna Segnalazione ricevuta, anche qualora le indagini concludano che non vi siano elementi a supporto sufficienti, viene conservata nel rispetto dei requisiti di riservatezza secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalle normative in materia applicabili.

 

Art. 14 - Riservatezza delle segnalazioni e tutela dell’identità del segnalante

1. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32,  paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)  2016/679  e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione  dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nell'ambito di eventuali procedimenti disciplinari conseguenti ad una segnalazione, l'identità della persona segnalante non può essere  rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

3. Il Gestore della segnalazione dà avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente comma 3, secondo periodo, nonché quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al precedente comma 2 è indispensabile anche ai fini  della difesa della persona coinvolta.

 

Art. 15 - Riservatezza delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione

1. Il Gestore della segnalazione tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in  favore della persona segnalante.

2. Alle Persone segnalate è garantito il diritto alla difesa, nei termini della normativa applicabile: la persona coinvolta ha il diritto a essere informata della segnalazione entro un periodo ragionevole (da determinare considerando il rischio di compromettere l’indagine e/o di distruzione delle prove), può essere sentita dal Gestore della segnalazione, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, può avere accesso ai documenti che la riguardano (fatto salvo il mantenimento della riservatezza dell’identità del Segnalante o di qualsiasi altro terzo in assenza di un loro consenso esplicito), ad essere informate dell’esito dell’indagine. La presunzione di innocenza e l’onore delle Persone Segnalate sono sempre salvaguardati.

 

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Ogni trattamento dei dati personali viene effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

2. La base giuridica del trattamento dei dati personali raccolti tramite le segnalazioni è la necessità da parte del titolare del trattamento di adempiere ad un obbligo di legge.

3. Le segnalazioni non vengono utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle segnalazioni.

4.  I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono  raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

5. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno  2003, n. 196.

6. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Elettrocablaggi S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto  legislativo n. 51 del 2018.

7. Le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018 sono fornite alle persone segnalanti e alle persone coinvolte mediante pubblicazione nella sezione dedicata al “Whistleblowing” del sito internet aziendale www.elettrocablaggi.it.

 

Art. 17  - Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

2. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore della segnalazione, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

CAPO III – MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Art. 18 - Divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti

1. Se sussistono le condizioni per la protezione della persona segnalante di cui all’Art. 16 del D. Lgs 24/2023

Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 del D. Lgs 24/2023 non possono subire qualsiasi ritorsione intesa come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in  essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in  via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

2. Di seguito sono indicate talune fattispecie che,  costituiscono ritorsioni:

  1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di  lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  5. le note di merito negative o le referenze negative;
  6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il  lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  10. l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  11. m) i danni, anche alla reputazione della persona, in  particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese  la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  12. n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o  informale, che  può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  13. o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  14. p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  15. q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici  o medici.

3. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

 

Art. 19 - Protezione dalle ritorsioni

1. Gli enti e le persone di cui all'art. 3 del D. Lgs 24/2023 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L’ANAC, al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

CAPO V – CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Art. 20 - Segnalazione esterna all’ANAC

1. Il Segnalante ha il diritto di effettuare una Segnalazione attraverso il canale di segnalazione esterna attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni, stabilite dall’art. 7 del D. Lgs 24/2023:

  1. non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs 24/2023;
  2. il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
  3. il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2. La Segnalazione esterna non limita la protezione del Segnalante.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Pubblicità del Regolamento

1. Il Presente Regolamento è esposto e reso facilmente visibile nei luoghi di lavoro di  Elettrocablaggi S.r.l. ed è pubblicato nella sezione dedicata al “Whistleblowing” del sito internet aziendale www.elettrocablaggi.it

 

Art 22 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente, ed in particolare alle disposizioni del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, del Regolamento (UE) 2016/679 e del  Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.